- Articolo 1: Costituzione, denominazione, sede
- Articolo 2: Scopi e finalità
- Articolo 3: Soci
- Articolo 4: Organi della Federazione
- Articolo 5: Autonomia e responsabilità giuridica
- Articolo 6: Congresso Regionale
- Articolo 7: Consiglio Regionale
- Articolo 8: Il Comitato di Presidenza Regionale
- Articolo 9: Il Presidente Regionale
- Articolo 10: Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri Regionale
- Articolo 11: Entrate della Federazione Regionale
- Articolo 12: Patrimonio
- Articolo 13: Esercizio finanziario
- Aritcolo 14: Tenuta delle scritture
- Articolo 15: Cariche sociali
- Articolo 16: Scioglimento della Federazione
- Articolo 17: Modifiche statutarie
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
Per iniziativa delle FITeL Nazionale, a cui la presente associazione aderisce, è costituita la FITeL Regione Piemonte, questa è una associazione di secondo livello la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori, costituiti ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori e le aggregazioni territoriali le quali ne condividano le finalità associative. , coincidenti o comprese nel territorio della regione
La FITeL Regione Piemonte si costituisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e dell’art. 19 della Costituzione repubblicana. Ha sede in Torino Via Alessandria, 8a e potrà istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.
La FITeL regione Piemonte aderisce alla FITeL Nazionale, si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FITeL Nazionale è elemento essenziale della presente associazione e la esclusione dalla federazione nazionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.
Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste D. Lgs 460/1997 e dalla legge 383 del 07/12/200.
Art. 2 - Scopi e finalità
La FITeL regione Piemonte si propone di valorizzare tutte le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli Aziendali Confederale e di ogni ente, anche associativo, il quale abbia perseguito le finalità di cui al presente articolo allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata.
In particolare la FITeL si propone di:
- valorizzare e promuovere l’esperienza dei CRAL e degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- favorire forme di collegamento e collaborazione tra i CRAL, le altre organizzazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 della L. 300/70, e tra questi ed il mondo dell’associazionismo ed i lavoratori in generale;
- promuovere l’apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell’impegno sociale ed umanitario;
- attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi regionali dispongono per l'associazionismo sociale nonché dell'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;
- sviluppare il rapporto tra gli associati ed il mondo del lavoro, incluse le organizzazioni sindacali, definendo comuni obiettivi sul piano contrattuale e legislativo.
LA FITeL regione Piemonte perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione di riferimento, rimettendo alla FITeL nazionale le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le FITeL regionali interessate.
Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste D. Lgs 460/1997 e dalla legge 383 del 07/12/200.
Al fine di raggiungere lo scopo associativo la FITeL regionale potrà promuovere la costituzione di enti, associazione e società, anche di natura commerciale, anche assumendone direttamente la partecipazione.
Art. 3 - Soci
Sono soci dell FITeL regionale:
- La CGIL, la CISL e la UIL;
- Le associazioni di lavoratori costituite ai sensi dell'art. 11 dello statuto dei lavoratori le quali esercitano le proprie attività nel territorio regionale in via esclusiva. Possono essere soci della FITeL regionale anche quelle associazioni di lavoratori le quali esercitino la propria attività anche in altre regioni, purchè nel complesso in un numero inferiore a 15;
- Le altre associazioni del tempo libero le quali si propongano le medesime finalità di cui all'art. 2, anche al di fuori del mondo del lavoro e che operino nel medesimo ambito territoriale indicato al punto precedente;
- I circoli ricreativi territoriali FITeL, purchè costituiti secondo il regolamento attuativo.
Art. 4 - Organi della Federazione
Sono Organi della Federazione:
- il Congresso Regionale
- il Consiglio Regionale
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 5 - Autonomia e responsabilità giuridica
La FITeL è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.
Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.
Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL e sia nei confronti delle singole Associazioni che aderiscono alla FITeL.
Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla FITeL e viceversa.
Inoltre la FITeL Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e causa e, in particolare per il fatto dell’adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un’attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest’ultima.
Le strutture locali della FITeL (Regionali e Territoriali) sono anch’esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla FITeL nazionale.
Art. 6 - Congresso Regionale
Il Congresso Regionale dei soci della FITeL si riunisce di norma ogni quattro anni e comunque per la elezione dei propri delegati al congresso Nazionale.
Esso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite pubblicazione all’interno degli organi di informazione della associazione e tramite affissione all’interno della sede sociale.
La convocazione dovrà riportare l’ordine dei lavori del Congresso e la data e l’ora della riunione.
Esso è composto dai delegati dei soci.
Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento il quale tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio:
- della rappresentatività dei soci determinata in funzione al numero delle persone fisiche iscritte;
- dell'effettiva partecipazione dei singoli soci alle attività della Federazione, determinato in base al grado di affiliazione.
Compiti del Congresso sono:
- Stabilire gli indirizzi generali della FITeL Regionale tra un congresso e l’altro;
- Eleggere i propri rappresentanti al Congresso Nazionale;
- Eleggere i membri del Consiglio Regionale;
- Eleggere i Revisori dei conti e la dove richiesto, al colleggio dei Probiviri.
Art. 7 - Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale rappresenta la FITeL ed i suoi Soci nell’ambito del territorio di competenza, è composto da un massimo di 60 membri.
Il Consiglio regionale viene convocato dalla Presidenza
L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai mebri almeno dieci giorni prima della riunione, sia con lettera scritta che mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
Il Consiglio Regionale è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei membri.
In seconda convocazione il Consiglio è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
La seconda convocazione, se prevista, dovrà essere comunicata nella lettera di convocazione.
Il Consiglio Regionale:
- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto;
- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- organizza il tesseramento;
- accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica, al Comitato di Presidenza Nazionale;
- approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FITeL nella regione;
- elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza regionale;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci;
- le istanze territoriali assumono la forma di Circoli ricreativi territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.
Art. 8 - Il Comitato di Presidenza Regionale
Il Comitato di Presidenza regionale è composto da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente; vengono eletti dal Consiglio Regionale secondo criteri di rappresentanza proporzionale.
Il Comitato di Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:
- predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
- predisporre i programmi di attività e curarne l’attuazione;
- convocare e stabilire l’ordine del giorno del Consiglio Regionale;
- proporre eventuali variazioni di bilancio;
- proporre le quote associative;
- curare i rapporti con gli organismi esterni;
- deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche;
- proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della FITeL Regionale;
- proporre l’ammissione dei nuovi soci;
- proporre al Congresso Regionale le modifiche allo statuto richieste dalla FITeL Nazionale;
- istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigilare sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decidere la costituzione di eventuali settori operativi;
- assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.
Art. 9 - Il Presidente Regionale
Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale.
Spetta al Presidente:
- presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di presidenza;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l’ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti dei terzi;
- disporre della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell’apparato tecnico.
Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.
In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.
Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri Regionale
Il Collegio di Revisione dei Conti e dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, scelti anche tra i non Soci e viene eletto dal Congresso Regionale. Svolgono a livello regionale i compiti loro demandati dallo statuto Nazionale. Eleggono al loro interno un Presidente. I membri dei revisori dei conti Partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
Art. 11 - Entrate della Federazione Regionale
Le entrate della Federazione sono costituite da:
- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- quanto altro previsto dall’art.5 legge n.266 11/8/91;
- quanto altro previsto dall’art.2 dello Statuto.
Art. 12 - Patrimonio
Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.
Art. 13 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 31 maggio dell’anno successivo a quello di competenza.
Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 15 giugno dell’anno stesso.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all’anno interessato.
E’ fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto.
Art. 14 - Tenuta delle scritture
Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso il bilancio, oltre ad essere trascritte nell’apposito libro dei verbali, dovra essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, per i 15 giorni successsivi alla approvsaione.
Ogni socio ordinario dovrà inoltre tenere un libro dei propri soci, affiliati alla FITeL.
Art. 15 - Cariche sociali
Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili.
La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali.
Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite.
Le cariche di componenti degli Organi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.
Art. 16 - Scioglimento della Federazione
La Federazione si scioglie:
- per delibera unanime del congresso;
- per espulsione dalla FITeL Nazionale.
In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione
Art. 17 - Modifiche statutarie
Il presente statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della FITeL nazionale alla quale la FITeL Regione Piemonte aderisce.